1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono:
a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria media o grave;
b) coloro che soffrono di incontinenza uro-fecale e ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un nuovo collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di uno o più stomi cutanei;
c) i soggetti portatori delle seguenti urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistostomie;
d) i soggetti portatori di stomia intestinale: ileo o colostomia.