Art. 2.

      1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono:

          a) coloro che soffrono di incontinenza urinaria media o grave;

          b) coloro che soffrono di incontinenza uro-fecale e ai quali, a seguito di intervento chirurgico, è stato attuato un nuovo collegamento, provvisorio o permanente, tra cavità interne del corpo e l'esterno, attraverso il confezionamento di uno o più stomi cutanei;

          c) i soggetti portatori delle seguenti urostomie: nefrostomie, ureterostomie, ureteroileocutaneostomie o cistostomie;

          d) i soggetti portatori di stomia intestinale: ileo o colostomia.